ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI  

ITIS

Stanislao Cannizzaro Catania

STATUTO

Associazione “Ex Allievi  ITIS  Stanislao Cannizzaro “

                  PARTE GENERALE

Art. 1. – E’ costituita l’ Associazione “Ex Allievi ITIS  Stanislao Cannizzaro ”, (di seguito denominata per brevità “Associazione Ex Allievi ITIS Cannizzaro”), con sede sociale e legale presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ Stanislao Cannizzaro” di Catania, via Carlo Pisacane, 1.

L’ Associazione “ Ex Allievi ITIS Cannizzaro “ è apolitica, senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo.

Art. 2. – L’Associazione si propone di:

a) Mantenere vivo il ricordo della scuola che ha concorso alla formazione degli ex studenti.

b) Promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro che, a vario titolo, hanno frequentato l’ITIS  Cannizzaro di Catania.

c) Conservare e rinsaldare i vincoli di amicizia tra gli ex alunni e i docenti, educatori e maestri, anche se in pensione o trasferiti ad altro istituto scolastico.

d) Favorire la promozione dell’immagine dell’ITIS Cannizzaro di Catania.

e) Favorire iniziative finalizzate all’integrazione dell'attività educativa e formativa dell'Istituto, in particolare facilitando il collegamento dei diplomati con il mondo del lavoro, mediante lo scambio di esperienze e competenze.

f) Promuovere e organizzare corsi, convegni, stage ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per favorire l’aggiornamento permanente dei soci.

g) Promuovere attività ed iniziative a favore di studenti che frequentano l’Istituto Cannizzaro.

h) Istituire borse di studio per gli allievi meritevoli dell’Istituto Cannizzaro di Catania.

i) Svolgere funzione di stimolo, di supporto e di incremento delle attività extrascolastiche praticate nello stesso Istituto che saranno stabilite di concerto tra gli organi dirigenti dell’Istituto e quelli della Associazione.

j) Promuovere e favorire attività culturali, artistiche, assistenziali, ricreative e sportive che si ritengono necessarie, anche a favore degli studenti, del corpo docenti, del personale Amministrativo dell’ITIS Cannizzaro, delle loro famiglie e del territorio.

k) Contribuire all’integrazione degli immigrati, comunitari e non, ed alla lotta alla dispersione scolastica.

Art. 3. - L’Associazione può aderire a qualsiasi altra Associazione, Ente o Sodalizio, con scopi affini o analoghi e promuovere il collegamento con Associazioni di ex-allievi di altri Istituti per svolgere azioni di comune interesse.

Art. 4. – Sono previste le seguenti sezioni:

- Attività sportive e ludiche;

- Attività organizzative;

- Opere Assistenziali e di supporto;

- Cultura e Stampa;

- Cinema, Teatro, Musica e Arte.

Art. 5. - E’ consentito la creazione di nuove sezioni oltre quelle elencate nell’art. 4.

Art. 6. – L’Associazione può ricorrere all’ausilio dei singoli soci per lo svolgimento di attività inerenti lo scopo sociale. Le attività svolte dai singoli soci sono da considerarsi sempre a titolo gratuito. Possono essere rimborsate eventuali spese solo se preventivamente autorizzate dal Presidente dell’Associazione, previo limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

SOCI

Art. 7. - I soci si distinguono in:

- SOCI FONDATORI: coloro che hanno promosso e costituito l’Associazione.

- SOCI ORDINARI: tutti gli allievi che abbiano frequentato e conseguito il Diploma presso l’Istituto Cannizzaro di Catania, ex Presidi (o Dirigenti scolastici) dell’ITIS Cannizzaro; ex Docenti e Docenti in servizio presso l’Istituto; Ex Personale ATA e Personale ATA in servizio presso l’Istituto, Allievi che abbiano frequentato almeno per un anno l’ITIS Cannizzaro di Catania.

Ø        - SOCI SOSTENITORI: persone fisiche o giuridiche che abbiano sostenuto e sostengono l’Associazione con il versamento a suo favore di una somma minima deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;

Ø         - SOCI ONORARI:

sono Soci Onorari: il Dirigente Scolastico pro-tempore, i due collaboratori dello stesso e tutti coloro che sono scelti dal Consiglio Direttivo per alti meriti. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota annuale.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.                                                                                                        

Art. 8. – I Soci Fondatori , Ordinari , Onorari e Sostenitori hanno:

Ø         - il diritto di partecipare alle attività dell’Associazione;

Ø         - il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi Sociali;

Ø        - il dovere di versare la quota sociale annuale così come fissato dal Consiglio Direttivo (fatto salvo quanto previsto per i Soci Onorari all’art. 7);

Ø         - il dovere di astenersi da qualsiasi azione che potrebbe danneggiare l’Associazione e il suo prestigio.

Art. 9. – Per poter aderire alla Associazione, gli aspiranti Soci devono presentare istanza, su apposito modulo preparato dalla segreteria dell’Associazione, in cui (scritto a stampatello) sia dichiarato: nome e cognome, data di nascita, domicilio, qualifica (Ex Allievo, Docente, Dirigente scolastico, Personale ATA, ecc…), recapito telefonico, specializzazione, sezione e anno scolastico del conseguimento del proprio Diploma, eventuale Laurea; indirizzo di posta elettronica.

La richiesta di adesione è consentita anche a mezzo on line. Nel modulo, l’aspirante socio dichiarerà di voler ricevere tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Art. 10 – L’ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.14.

Art. 11. – La qualifica di Socio ordinario diverrà effettiva previo il pagamento della quota sociale. Al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci.

Art. 12. - I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, diffida, sospensione temporanea e espulsione definitiva dall’Associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13. - I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e ad essere eletti membri degli organismi sociali.

Art. 14. – La qualifica di socio si perde per:                                                                            

a) Decesso;

b) Mancato pagamento della quota sociale annuale;

c) Espulsione;

d) Dimissioni.

Le dimissioni, in forma scritta, dovranno essere inviate al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 15. – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni immobili e mobili.

- Donazioni e lasciti.

- Rimborsi.

- Quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo dei Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Aggregati.

- Contributi versati da eventuali Soci Sostenitori.

- Eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario, nonché un bilancio preventivo per l’anno sociale successivo, che devono essere presentati all’Assemblea ordinaria dei Soci entro il 31 Marzo dell’anno successivo per l’approvazione. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

                                                             ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 17. – Gli organi dell’Associazione sono:

            - Assemblea dei Soci.

            - Consiglio Direttivo.

            - Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

            Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche degli organi sociali durano 3 anni. Ogni socio non può ricoprire il medesimo incarico per più tre mandati consecutivi. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono tra loro incompatibili.

Art. 18. – L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via Ordinaria e in via Straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata una volta l’anno nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile.

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convocazione la seduta è valida se è presente almeno 1/3 degli associati.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati. In seconda convocazione è richiesta almeno la metà degli associati.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno.

La convocazione va fatta a cura del Presidente tramite avviso scritto con Posta Elettronica Ordinaria  o con WhatsApp, indicante la data e l’ora di prima e seconda convocazione, l’ordine del giorno ed il luogo di adunanza da comunicare ad ogni socio almeno otto giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

L’Assemblea generale, su proposta del Presidente, con voto a maggioranza, potrà nominare un Presidente Onorario, scelto anche al di fuori dei Soci dell’Associazione. Il Presidente Onorario potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il mandato di Presidente Onorario, essendo incarico onorifico, dura per un massimo di sei anni e comunque potrà essere revocato dall’Assemblea generale in qualsiasi momento.

Art. 19. – L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ed in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, il quale nomina un segretario verbalizzante in caso di assenza del Segretario.

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:                                                                                        

- Elegge il Consiglio Direttivo.

- Approva il Bilancio consuntivo.

- Approva il Bilancio preventivo.

- Approva le linee generali del programma di attività.

- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

- Delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento interno.

- Approva eventuali provvedimenti disciplinari.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono normalmente assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni relative a persone sono sempre svolte a scrutinio segreto, mentre per le altre tipologie di votazione il Presidente può ricorrere al voto palese per alzata di mano.

Il verbale delle riunioni dell’Assemblea deve essere firmato dal Presidente (o da chi ne fa le veci), e dal Segretario. Quest’ultimo provvederà a raccogliere e conservare i verbali in apposito registro.

Copia del verbale dovrà essere esposta in bacheca della sede per almeno 7 giorni.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, in sede deliberante, potrà avvalersi del supporto del :

            - Dirigente Scolastico pro-tempore.

- Collaboratori del Dirigente Scolastico.

- Dirigente Amministrativo.

            -Presidente pro-tempore del Consiglio di Istituto.

            - Rappresentante degli alunni, proposto dal Dirigente Scolastico pro-tempore.

Ciascuna delle funzioni sopra elencate, eventualmente convocata per deliberare su uno o più ordini del giorno, avrà diritto di voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti regolarmente eletti. In caso di eventuale dimissione, espulsione o decesso di uno (o più) di un componente

 del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà a coprire la carica vacante con la nomina del primo dei non eletti.

Se le dimissioni congiunte di più componenti il Consiglio Direttivo, fanno venire meno la maggioranza dello stesso, il Presidente è tenuto a convocare, entro un mese, l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora, nei casi di cui al comma precedente, il Presidente non dovesse provvedere alla convocazione                                                                                                                                                                                dell’Assemblea nel termine fissato, alla convocazione potrà provvedere, nel seguente ordine, il Vicepresidente o il Segretario o il Socio più anziano d’età.

Art. 21 - Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale dei soci dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data per lo svolgimento della stessa.

L’Assemblea dei soci per l’elezione del Consiglio Direttivo è validamente costituita se,in prima convocazione, è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione se è presente un terzo dei soci.

L’Assemblea, prima di procedere alla votazione, elegge un Seggio Elettorale, composto da  tre membri  

(1 Presidente e 2 Scrutatori). Chi si candida non può far parte del Seggio elettorale.

Il Socio che vuole candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo deve presentare la propria

candidatura entro 10  giorni prima dello svolgimento delle votazioni.

La votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo è a scrutinio segreto. Ogni componente l’Assemblea

può esprimere fino a un massimo di 6 preferenze.  Possono essere votati  anche soci  che non  hanno

presentato la propria candidatura. In caso di parità di voti conseguiti viene eletto membro del Consiglio

Direttivo il socio con la maggior età.

Art. 22. – Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

            - Elegge, tra i propri membri, il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

            - Nomina i responsabili di ogni singola sezione.

            - Esegue le delibere dell’Assemblea.

            - Programma l’attività sociale sulla base delle linee d’indirizzo approvate dall’assemblea.

            - Redige il Bilancio consuntivo con il relativo rendiconto.

            - Redige il Bilancio preventivo.

            - Delibera circa l’ammissione dei soci.

            - Delibera gli importi delle quote annuali dei soci ordinari e sostenitori.

            - Delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.

            - Cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati.

            - Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni affini.

           - Stipula gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali con altre Associazioni ed Enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

            - Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.                                               

            - Può affidare a Soci l’espletamento di compiti particolari mediante delega.

            - Può invitare alle proprie riunioni Soci sostenitori, esperti e consulenti nelle materie trattate.

           - Può predisporre appositi Regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per il migliore funzionamento delle attività dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività gratuita e volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifiche attività.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente (o da chi ha presieduto la riunione) e dal Segretario.

Art. 23. - Il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma una volta ogni tre mesi o, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal  Consigliere più anziano di età. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi ne fa le veci.

Art. 24. – Le deliberazioni assembleari, degli altri organismi sociali e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente a disposizione dei soci, che possono consultarli.

Art. 25. – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, con voto segreto. Ha le seguenti funzioni:

            - Rappresenta l’Associazione.

            - Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria.

            - Nomina, con proprio Atto, i responsabili di sezione, previsti dall’Art. 4.

            - Controfirma i mandati di pagamento e gli ordini di incasso.

            - Sovrintende l’operato dei componenti del Consiglio Direttivo e dei responsabili delle sezioni.

           - Provvede ad attivare un conto corrente postale o bancario con doppia firma, previa delibera dell’Assemblea, per le operazioni contabili.

Art. 26. – Il Vice Presidente è vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o indisponibilità o

impedimento.

Art. 27. – Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha le seguenti funzioni:

            - Assiste e coadiuva il Presidente.

            - Ha la gestione della segreteria dell’Associazione.

           - E’ incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori e consulenti esterni all’ Associazione, purché prestino gratuitamente il proprio contributo.

            - Firma i verbali congiuntamente al Presidente.

Art. 28. – Il Tesoriere è eletto, con voto segreto, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

L’incarico di Tesoriere può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo; non è in alcun modo retribuito fatti salvi i rimborsi spese effettuati nell’espletamento del mandato, opportunamente documentati e autorizzati dal Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea.

L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Le competenze del Tesoriere sono:

            - Assiste il Presidente e il Segretario nella cura della regolare e diligente tenuta della contabilità dell’Associazione.

            - Cura l’attività amministrativa dell’Associazione e predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 29.- L' Assemblea Generale nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto da parte degli organi dell’Associazione. Esso delibera sui ricorsi presentati dagli associati in merito alle controversie tra questi ultimi e tra gli stessi e il Consiglio Direttivo. Delibera altresì sulle controversie tra singoli membri del Consiglio Direttivo e Consiglio Direttivo medesimo. Per i successivi adempimenti di competenza, le decisioni del Collegio dei Probiviri vanno comunicate al Presidente dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci con le analoghe modalità di elezione del Consiglio Direttivo.

All’interno di detto Collegio si procede alla nomina del Presidente e dei due membri effettivi. La carica di Proboviro non dà luogo ad alcuna forma di compenso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30. – L’Assemblea Costituente, solo in via transitoria, elegge il Consiglio Direttivo, costituito da 9

membri che restano in carica fino ad una nuova Assemblea Generale che deve essere convocata comunque entro il termine massimo di 1 anno.

Lo stesso Consiglio Direttivo costituente elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Saranno considerati Soci Fondatori a tutti gli effetti coloro che hanno promosso e costituito l’Associazione.

Art. 31 - Eventuale decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere assunta da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Nel caso di cui al comma precedente l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno i 2/3

dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 CATANIA, 27 APRILE..2018

  Il Segretario…EMILIO DI PAOLA

  Il Presidente…GIUSEPPE GUGLIELMO

 I presente Statuto è formato da numero 10 pagine dattiloscritte su una sola facciata.